Palermo-città per la Pace, 22 aprile 2010
Ai Consiglieri Comunali
Prot. n. 181 del 22 aprile 2010
Proposta di deliberazione AREG/83248 – 02/02/2010 avente il seguente oggetto: approvazione regolamento comunale per l’applicazione della TARSU. Restituzione agli uffici.
Gentili colleghi e colleghe, i sottoscritti consiglieri si pregiano condividere quanto segue:
Premesso e considerato che
1. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Prima con sentenza N. 1550/2009 REG. SEN. depositata in Segretaria il 01/10/2009, accogliendo il ricorso numero di registro generale 1939 del 2006, ha annullato i provvedimenti impugnati, ovvero <la deliberazione della Giunta Comunale di Palermo n. 165 del 31/05/2006, avente ad oggetto “determinazione di aliquote, tariffe, agevolazioni e detrazioni dei tributi locali, tariffe e agevolazioni dei servizi pubblici locali e tariffe dei servizi a domanda individuale e definizione percentuale di copertura costi per l’esercizio 2006 – modifiche ed integrazioni alla deliberazione G.M. n. 60 del 10/03/2006, come integrata dalla D.G.M. n. 131 dell’08/05/2006” nella parte in cui prevede la rimodulazione delle tariffe TARSU, nonché dell’allegato “A” denominato “elenco tariffe TARSU per mq. per singola classe – esercizio finanziario 2006” e dell’allegato “B” nota prot. AREG/237125 con oggetto “trasmissione ipotesi di variazione tariffe TARSU”, atti ed allegati tutti affissi all’albo Pretorio del Comune di Palermo in data 01/06/2006 (n. 13982 reg. di pubblicazione) per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo, giusta relativo certificato di pubblicazione, nonché di ogni altro atto, presupposto, connesso e consequenziale.
2. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Prima con sentenza N. 02017/2009 REG. SEN. depositata in Segretaria il 17/12/2009, accogliendo il ricorso numero di registro generale 2143 del 2009, ha annullato <siccome illegittimi, il provvedimento di ri-adozione dell’aumento della TARSU 2006, di cui alla delibera di Giunta 241/09, unitamente al relativo “allegato 1”>, ha condannato il comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana per le eventuali valutazioni di competenza. (Cfr. all. sub. n. 3)
3. Con le citate sentenze il competente Tribunale Amministrativo ha ritenuto fondate, tra l’altro, le censure inerenti la violazione di legge e l’eccesso di potere in relazione:
<i) al difetto di motivazione e alla carenza di istruttoria, considerata sia la mancanza di una puntuale indicazione dei dati e delle circostante sottese all’impugnato aumento della TARSU 2006; sia la non gradualità dello stesso aumento…>
<4.-Sotto altro profilo, la doglianza in esame risulta altresì fondata – nei sensi di cui in narrativa – anche avendo riguardo al profilo della mancata gradualità dell’aumento riproposto, già censurato con la sentenza 1550/09 cit., non potendosi condividere la tautologica differenzazione formulata dal Comune tra la gradualità nel raggiungimento dell’integrale copertura del costo del servizio e il graduale aumento del tributo/tariffa imputabile ai contribuenti.
5.- Vieppiù che l’aumento delle tariffe è stato disposto in funzione di un incremento del costo del servizio e di uno strutturale decremento del gettito in ordine ai quali tuttavia il Comune, anche in sede di ri-adozione del provvedimento qui impugnato, non riesce ad andare al di là della mera “presa d’atto”, senza indicare debitamente le motivazioni e le <circostanze> in cui detti fattori sono rispettivamente maturati. Il ché postula la fondatezza della quinta censura, considerato che l’Amministrazione, quando ridetermina le tariffe, come già rilevato con la sentenza 1550/09 cit., deve dare puntualmente conto delle ragioni e dei rapporti stabiliti tra le tariffe nonché dei “dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima di copertura del costo: tale disposizione comporta l’obbligo per l’Amministrazione di motivare analiticamente le scelte espresse nelle relative deliberazioni” (cfr. anche T.A.R. Sardegna, Sez II, 11 marzo 2008 n. 411), non risultando sufficiente il mero richiamo ad “equilibri di bilancio”, non corroborato dalla individuazione delle ragioni che hanno rispettivamente determinato un aumento del costo del servizio ed un decremento strutturale del gettito del tributo,….>
4. Sempre nella citata sentenza n. 2017 (Pag. 13) il Tribunale rileva “Come sostenuto dai ricorrenti, con l’atto impugnato (la deliberazione di giunta n. 241/09) il Comune di Palermo, in violazione del decisum, ha differentemente “cercato di ottenere per via amministrativa ciò che, semmai, avrebbe dovuto far valere innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa”.
A parere degli scriventi e parafrasando il TARS, con la proposta di deliberazione in oggetto, il Sindaco e la Giunta, ancora una volta, cercano “di ottenere per via amministrativa ciò che semmai, avrebbero dovuto far valere innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa”.
E quindi, siamo molto preoccupati per le responsabilità che potranno gravare sui consiglieri comunali, dato che – secondo noi – la richiamata proposta consiliare, da un lato serve esclusivamente secondo le intenzioni del Sindaco e della Giunta a superare le criticità accertate e sanzionate, relative alle deliberazioni giuntali n. 165/06 e n. 241/2009, al fine di mantenere un accertato “dell’entrata TARSU” almeno pari a quello previsto in questi anni in base all’impianto tariffario deliberato dalla Giunta con il provvedimento 165/2006 e giudicato illegittimo dal competente TAR, dall’altro la sua eventuale approvazione espone, proprio per i motivi accertati dal TARS, i consiglieri comunali a responsabilità amministrative e civili.
Infatti, per essere ancor più chiari, con l’approvazione della proposta in argomento, il Consiglio comunale senza rispettare il principio della gradualità “regolarizzerà quindi in modo illegittimo” mortificando, ancora una volta, il proprio ruolo di indirizzo e di controllo in funzione degli interessi del Sindaco, della Giunta e della componente che in Consiglio sostiene l’amministrazione Cammarata, l’aumento del 75% annullato per i richiamati motivi dal TARS, e i consiglieri successivamente saranno chiamati a rispondere dai contribuenti del loro operato amministrativo nelle diverse sedi “giudiziali”.
Ma inoltre, vogliamo condividere una riflessione più politica, che implica il rapporto tra gli organi: il Consiglio comunale, con l’approvazione della citata proposta di deliberazione, addirittura “di sua iniziativa” cede le proprie prerogative, rispetto alla disciplina del tributo in argomento, a favore della Giunta e del Sindaco, prerogative istituite dal legislatore per bilanciare le funzioni di governo proprie della Giunta e del Sindaco con quelle di indirizzo e di controllo proprie dell’assemblea elettiva nell’interesse del funzionamento democratico degli enti, infatti:
l’art. 11 del proponendo regolamento stabilisce che: “3. La determinazione della percentuale di cui al precedente comma 2 è stabilita annualmente dalla Giunta comunale con la deliberazione con la quale procede ad approvare le variazioni delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali.”
l’art. 12 del proponendo regolamento stabilisce che “3. La determinazione del riparto di cui al precedente comma 2 è stabilita annualmente dalla Giunta comunale con la deliberazione con la quale procede ad approvare le variazioni delle tariffe ed aliquote dei tributi comunali.”
il citato articolo 11 al comma 2 dispone che: “Il gettito annuo della tassa non può superare il costo di esercizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, né può essere inferiore all’83,01% dello stesso.” Quando il dlgs 507 del 1993, dispone, invece, che deve essere compreso tra il 50% ed il 100%.!!!!!
Al comma 4 dispone che “Ai fini della determinazione del costo di esercizio, si considera l’intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.”
A proposito di funzione di controllo, si rileva, che secondo il Collegio dei Revisori, il gettito annuo della tassa quantificato applicando l’articolazione tariffaria disciplinata dal proponendo regolamento non è pari all’83,01%, come dichiarato dall’Amministrazione, ma è del 92,12%!!!!!
Vogliamo ricordare ai Colleghi e alle Colleghe in indirizzo che sono iscritte all’ordine del giorno, dal mese di novembre dello scorso anno, tre proposte di deliberazione presentate dallo scrivente Gruppo consiliare aventi i seguenti oggetti:
a. “Sentenza Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia Sezione prima n. 1550 del 1° ottobre 2009. Rimborso delle somme riscosse dal comune di Palermo, relativamente all’incremento del tributo TARSU ai sensi della DGC n. 165/2006, per gli anni 2006 e seguenti.”
b. “Sentenza Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia Sezione prima n. 1550 del 1° ottobre 2009. Conferma per l’esercizio 2010, relativamente alla TARSU della D.C.C. n. 41/2002.”.
c. “TARSU provvedimenti urgenti”.
Conseguentemente per quanto indicato con la presente nota, e al fine di evitare, in caso di approvazione della proposta di deliberazione in oggetto, qualunque responsabilità amministrativa con le relative conseguenze civili, nei confronti dei consiglieri comunali, e in considerazione dell’impianto delle citate sentenze del TARS, Ti invitiamo, gentile collega, a votare la restituzione della proposta in argomento agli uffici competenti, e a votare il prelievo delle tre proposte di deliberazione prima citate, affinché attraverso un equilibrato dibattito assembleare, il Consiglio comunale, come noi auspichiamo, le approvi uniformando la condotta amministrativa a quanto stabilito dalla legge e ribadito dal giudice restituendo, anche se per un momento, finalmente alla città il requisito fondamentale di ogni democrazia: la certezza del diritto, il rispetto della separazione dei poteri e il rispetto delle sentenze. Detto ciò, confidando nel Tuo senso di responsabilità, nella Tua capacità di autonomia e ricordando a tutti noi che dobbiamo assumerci la responsabilità degli atti istituzionali, Ti esprimiamo i nostri cordiali saluti.
Per il Gruppo Consiliare
Il Capogruppo