MUNICIPIO DI PALERMO
GRUPPO CONSILIARE
Italia dei Valori
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Fax: 091/6113252
Palermo, 19 Aprile 2010
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Vice Presidenti del Consiglio Comunale
Ai Consiglieri Comunali
Alle OO.SS.
e, p.c. Al Sig. Segretario generale
Al Sig. Direttore generale
Al Dirigente Ufficio di Staff al C.C.
Prot. n° 171 del 19 aprile 2010
Oggetto: Interventi urgenti per la definizione di politiche del Personale comunale e l’internalizzazione di servizi nell’interesse della Città.
Ancora una volta, nell’interesse della città, sentiamo la necessità di chiedere un’azione congiunta affinché siano adottati, dai competenti organi politici nazionali:
1. i necessari correttivi giuridici alle nuove norme che disciplinano l’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
2. e, data la disastrosa situazione delle aziende comunali, come la Gesip, una specifica normativa che disciplini le internalizzazioni dei servizi e la relativa assunzione del personale oggetto di tali processi, anche in deroga alla normativa vigente che disciplina le assunzioni, le spese relative al costo del personale, le condizioni del patto di stabilità e il rapporto numero dipendenti/popolazione.
Vogliamo inoltre ricordare come a seguito dell’approvazione del decreto-legge n. 93 (taglia ICI) del 2008 convertito con la legge n. 126/2008, si venne a creare un clima di incertezza giuridica e finanziaria relativa alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili del comune di Palermo, e solo grazie a successivi interventi giuridici nazionali – richiesti a gran voce dallo scrivente gruppo – è stato possibile superare le criticità e iniziare il processo di stabilizzazione nel 2009. (grazie infatti all’art 7-ter, comma 21 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modificazioni con legge n. 33 del 9 aprile 2009 contenente l’interpretazione autentica dell’articolo 41, comma 16 terdecies della legge n. 14/2009).
E quindi, data l’urgenza dei tempi imposta dalla gravità della problematica che interessa i circa 2000 lavoratori Gesip, è chiaro ed evidente che dobbiamo seguire l’iter parlamentare in modo da evitare quanto accaduto per i lavoratori socialmente utili.
Inoltre evidenziamo che negli ultimi mesi dello scorso anno, abbiamo invitato gli organi comunali competenti, alla luce delle novità che stavano per essere introdotte sulla disciplina del lavoro pubblico dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, (preannunciate dal D.L. 1° luglio 2009 n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102) a modificare con integrazioni le progressioni verticali adottate dalla Giunta con la deliberazione n. 97/2008, peraltro ad oggi non realizzate.
L’invito si basava sulla consapevolezza che era necessario rivedere quella programmazione, ormai superata, integrandola in modo da aumentare, attraverso l’uso ottimale delle risorse umane, qualitativamente e quantitativamente i servizi da erogare a favore della nostra comunità, coniugandola con il diritto alla crescita professionale dei dipendenti e con l’intero processo di stabilizzazione. Infatti, in base alla nostra interpretazione, ritenevamo che le nuove disposizioni sulle progressioni verticali sarebbero state applicate negli enti locali solo, e per fortuna, a parere degli scriventi, a partire dal 1° gennaio 2011.
Purtroppo, il nostro appello è caduto nel vuoto, nel senso che i competenti organi comunali, non hanno provveduto ad adottare l’integrazione proposta. Ma, ancora una volta, i fatti hanno confermato le nostre ragioni.
Infatti, proprio nei mesi scorsi, l’ANCI ha elaborato le prime linee guida relative all’applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 negli enti locali.
L’ANCI individua due categorie di disposizioni applicabili agli enti locali:
• norme recanti principi cui gli enti devono adeguare i propri regolamenti entro il 31 dicembre 2010 ( come quelle relative alle progressioni di carriera)
• norme di diretta e immediata applicazione.
Considerato che comunque si tratta di una interpretazione scientifica, e considerato che, colpevolmente, l’amministrazione comunale – sebbene sollecitata dallo scrivente gruppo – non ha adottato entro il 31 dicembre 2009, le necessarie integrazioni alla programmazione delle progressioni verticali più volte richiamata, riteniamo necessario che ci si attivi affinché i competenti organi politici nazionali adottino i provvedimenti giuridici che autorizzano la necessaria integrazione e la definizione delle progressioni in argomento.
Inoltre, sempre nel mese di dicembre dello scorso anno, lo scrivente gruppo ha presentato una proposta di deliberazione che se adottata avrebbe “autorizzato” i provvedimenti necessari per superare la crisi delle aziende comunali, articolandoli all’interno di una strategia politico-economica che individuava due linee fondamentali di intervento:
la riorganizzazione delle società comunali in una o al massimo due aziende;
l’internalizzazione dei servizi con la conseguente assunzione del personale.
Quindi, gli interventi che si propongono sono finalizzati:
1. ad autorizzare l’integrazione delle progressioni verticali adottate dalla giunta con la deliberazione n. 97/2008;
2. ad autorizzare la definizione delle superiori progressioni verticali, così integrate, entro il 31 dicembre 2013;
3. a trasformare i contratti di lavoro stipulati a seguito della stabilizzazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
4. a finanziare, attraverso la sospensione degli oneri riflessi, la trasformazione dei contratti stipulati a seguito della stabilizzazione a tempo parziale, in contratti a tempo pieno;
5. ad autorizzare l’internalizzazione dei servizi gestiti da aziende comunali, autorizzando – anche in deroga alla normativa vigente che disciplina le assunzioni, le spese relative al costo del personale rispetto al patto di stabilità e al rapporto numero dipendenti/popolazione – l’assunzione del personale interessato.
6. ad autorizzare la stabilizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 558 della legge 296/2006 e dell’art. 3 comma 90 della legge 244/07 esclusivamente per i profili professionali relativi all’area educativa.
I superiori provvedimenti, hanno una valenza nazionale (non sono utili solo al Comune di Palermo), infatti costituiscono, se approvati, uno strumento per tutti gli enti locali ( e pubbliche amministrazioni) che nel corso di questi ultimi anni sono stati interessati da processi di stabilizzazione, e per i quali, l’unico strumento per razionalizzare l’impiego delle risorse umane al fine di assicurare assetti organizzativi ottimali e finanziariamente sostenibili, è l’articolazione delle internalizzazioni e la definizione delle progressioni verticali.
A tal fine, si segnala che in questi giorni il Parlamento dovrà “riapprovare” con modificazioni, a seguito della restituzione del Capo dello Stato, il cosiddetto collegato al lavoro pubblico, (Disegno di Legge n. 1167-B) sul quale si possono ancora apportare modifiche e quindi inserire le norme necessarie per la nostra città.
Di seguito i possibili emendamenti:
Emendamento n. 1
aggiungere il seguente articolo
Art. 12 bis
(Disposizioni per la funzionalità delle pubbliche amministrazioni)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nel periodo 2007-2010 hanno proceduto alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle assunzioni di cui all’art. 2 commi 550 e 551 della legge 24 dicembre 2007, n.244 e alla stabilizzazione di cui all’articolo 3 comma 90 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono adottare, sentite le organizzazioni sindacali, entro il 31 dicembre 2011, un programma di progressioni verticali, limitato al personale in servizio al 31 dicembre 2006, che coniughi la migliore utilizzazione delle risorse umane con il diritto allo sviluppo professionale dei dipendenti. Le superiori progressioni verticali, sono articolate in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni, progressioni di carriera, di spesa annuale di cui all’art. 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di contenimento della spesa del personale secondo i rispettivi regimi limitativi, e in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 con particolare riferimento agli art. 24 e 62 del decreto legislativo, se definite entro il 31 dicembre 2013.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono autorizzate a internalizzare, entro il 30 giugno 2011, i servizi erogati attraverso aziende comunali.
3. Il personale delle aziende comunali interessate dal processo di internalizzazione di cui al comma 2 deve essere assunto dalla pubblica amministrazione che ha adottato i provvedimenti di internalizzazione dei servizi.
4. Le superiori assunzioni sono autorizzate anche in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni, di spesa annuale di cui all’art. 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di contenimento della spesa del personale secondo i rispettivi regimi limitativi, al patto di stabilità ai vincoli che disciplinano il rapporto dipendenti/popolazione e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 con particolare riferimento agli art. 24 e 62, se definite entro il 30 giugno 2011.
5. Per le assunzioni di cui al comma 4 è concessa alle amministrazioni la riduzione del 90 per cento degli oneri riflessi per mesi ventiquattro.
6. Al fine di garantire i servizi di pubblica istruzione, gli enti locali nell’anno 2010 possono procedere, sentite le organizzazioni sindacali, in deroga ai vincoli legislativi vigenti in materia di assunzioni, alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n.244, esclusivamente per i profili professionali relativi all’area scolastica.
Emendamento n. 2
All’articolo 16 ( Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale ) aggiungere i seguenti commi:
2. E’ concessa alle amministrazioni pubbliche, di cui al punto 1, che provvedono nel triennio 2010-2012 a trasformare i contratti di lavoro a tempo parziale determinato e indeterminato, stipulati a seguito dei processi di stabilizzazione di cui all’articolo 1 commi 519 e 558 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 2 commi 550 e 551 e all’articolo 3 comma 90 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato, la sospensione per mesi sessanta della liquidazione e del pagamento degli oneri riflessi, relativi al costo del lavoro del personale i cui contratti sono oggetto della trasformazione. Le superiori trasformazioni sono autorizzate anche in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni, di spesa annuale di cui all’art. 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di contenimento della spesa del personale secondo i rispettivi regimi limitativi, al patto di stabilità ai vincoli che disciplinano il rapporto dipendenti/popolazione e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 con particolare riferimento agli art. 24 e 62,
3. L’importo complessivo relativo agli oneri sospesi di cui al punto precedente deve essere regolarizzato dai beneficiari entro i sessanta mesi successivi al periodo di sospensione.
Invitiamo le SS.LL. in indirizzo ad attivare i competenti uffici comunali a (ri)elaborare, se necessario, gli emendamenti suindicati in modo da superare ogni possibile criticità normativa che possa essere di ostacolo alla definizione dei processi in argomento.
Siamo sicuri che una delegazione di consiglieri comunali sia già accreditata presso i rappresentanti degli organi nazionali competenti per articolare e definire il percorso finalizzato all’adozione delle norme richieste e che sia ricevuta con la dovuta sollecitudine data l’urgenza richiesta dalla gravità della problematica in argomento.
E’ chiaro ed evidente che dovrà essere seguito l’iter parlamentare più veloce in modo da definire l’approvazione entro il 30 aprile 2010.
Si rileva, in conclusione, che con l’internalizzazione dei servizi Gesip e la relativa assunzione, il Comune risparmierà (dati relativi alla D.C.C. n. 483 del 27.10.2009):
Annualmente, per almeno 12 milioni euro data la richiesta di adeguamento del contratto di servizio della Gesip.
Annualmente IVA per circa 10 milioni di euro sull’attuale contratto di servizio che è pari a €. 58.873.842,49. Tale risparmio considerato che in questi mesi l’azienda ha chiesto un “adeguamento” di almeno altri 10.000.000,00 di euro il risparmio sarà per più di 12.000.000,00 di euro annuali;
Circa 400 mila euro per il costo annuale degli organi sociali e di revisione;
Circa 87 mila per consulenze annuali;
per 24 mesi il Comune – in qualità di datore di lavoro risparmierà, annualmente, grazie alla riduzione sugli oneri riflessi richiesta con gli emendamenti proposti per il “personale internalizzato” circa 11 milioni di euro.
I cosidetti fondi CIPE pari a circa 24 milioni di euro che comunque già non potevano essere utilizzati per finanziare l’adeguamento del contratto di servizio Gesip saranno utilizzati per lo sviluppo della città.
E inoltre, si evidenzia che il tempo pieno e le progressioni verticali, spalmate nel periodo suindicato, saranno finanziati rispettivamente con la sospensione degli oneri riflessi e con turn over.
Sicuri che questa volta la nostra sollecitazione sarà valutata con la dovuta responsabilità, e rimanendo in attesa di un sollecito riscontro, ribadiamo, nel porgere i nostri cordiali saluti, la disponibilità ad attivare tutte le azioni istituzionali necessarie per la realizzazione delle politiche del personale, l’internalizzazione dei servizi, la riorganizzazione delle aziende comunali, finalizzati al potenziamento dei servizi per la città.
Si invitano, inoltre le OO.SS. a trasmettere la presente nota ai lavoratori e ad articolare, se condividono l’impianto degli interventi così comunicati, un’azione sindacale propositiva e coerente.
Il Capogruppo
Cons. Fabrizio Ferrandelli